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Condizioni di Vendita
Nuove norme di tutela
dei consumatori nelle vendite a distanza:
insufficienti per tutelare i consumatori anche
nel commercio elettronico
Il Decreto Legislativo 185/99 di ricevimento
della Direttiva sui contratti di vendita a
distanza - entrato in vigore pochi giorni fa -
può essere certamente considerato un valido
punto di partenza per la creazione di una
normativa a tutela del consumatore in relazione
al commercio elettronico. Tuttavia, e non solo a
nostro avviso, ci sono delle esigenze minime che
devono essere soddisfatte per non permettere al
commercio elettronico di eludere quelle
garanzie, che con grande fatica sono state
introdotte all'interno dell'Unione Europea per
il commercio in generale. Più dettagliatamente
si tratta dei seguenti punti:
1) Libera concorrenza -
divieto di monopoli
anche nel commercio elettronico
si deve garantire il principio della libera
concorrenza evitando che i gestori di reti
possano delimitare de facto l'accesso ad alcuni
prestatori di servizi o fornitori sfalsando con
ciò il mercato.
2) Fruizione di servizi
pubblici via Internet
Accanto alla possibilità di poter
usufruire di determinati servizi pubblici via
Internet deve essere ovviamente garantita anche
la possibilità di continuare a fruirne nei modi
tradizionali per non escludere quelle categorie
di utenti che non sono in possesso di un sistema
operativo informatico.
3) Trasparenza sulla
sito Internet gestito dal fornitore -
proponente:
-
Identificabilità del
proponente
-
Esatta indicazione del
prezzo (nella schermata di conferma
dell'ordine d'acquisto deve essere riportato
l'intero prezzo del prodotto, comprendente
eventuali dazi doganali)
4) Foro competente e
legge applicabile:
È assolutamente importante che il
foro competente per le liti derivanti
dall'acquisto di un bene o di un servizio via
Internet sia quello della residenza o del
domicilio del consumatore come anche che la
legge applicabile al contratto sia sempre quella
del consumatore o quella a lui più favorevole.
5) Diritto di recesso:
-
Riguardo al diritto di
recesso previsto dal decreto 185/99 (di 10
giorni lavorativi e di 3 mesi in mancanza
d'informazione) l'esclusione - prevista nel
decreto - di tale diritto in caso di
fornitura di servizi la cui esecuzione sia
iniziata, con l'acconto del consumatore,
prima della decorrenza del termine breve per
il recesso, non è da condividere.
-
La normativa in esame
prevede tra l'altro un complesso sistema di
informazione del consumatore da parte del
fornitore, distinguendo tra dati trasmessi
immediatamente e dati inviati per iscritto o
altrimenti in un momento successivo.
Dall'osservanza o meno dell'obbligo di
inoltro di informazioni scritte entro
determinati termini dipende poi la durata
del termine di recesso. Proponiamo un
modello alternativo, ad hoc per il commercio
elettronico, in considerazione dei mezzi
tecnici utilizzati in questo tipo di
vendita:
Il fornitore deve innanzitutto
adempiere ai seguenti due obblighi:
1) sulla schermata finale di conferma
dell'ordine del prodotto o di richiesta del
servizio devono essere indicati tassativamente i
seguenti dati:
a) identità del fornitore, indirizzo della
sua sede, numeri di telefono e/o di fax per i
servizi di assistenza consumatori;
b) caratteristiche essenziali del bene o del
servizio;
c) le garanzie legali e/o contrattuali vigenti;
d) prezzo del bene o del servizio
comprendente sia le tasse o imposte, i dazi
doganali, che le spese di spedizione e consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del
bene o della prestazione del servizio e di ogni
altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di
esclusione dello stesso (se previsto dalla
legge), dei tempi e delle modalità di
restituzione o di ritiro del bene in caso di
recesso;
g) durata della validità dell'offerta e del
prezzo;
h) durata minima del contratto in caso di
contratti per la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi a esecuzione continuata o
periodica.
2) possibilità per il consumatore di
stampare o di operare un download della
summenzionata schermata sia prima della conferma
mediante pulsante o click del mouse che dopo ed
obbligo di chiedere una seconda volta la
conferma (come nel caso di eliminazione di un
file!) dell'ordine. La stampa della schermata di
conferma varrebbe poi a tutti gli effetti di
legge, sia per dimostrare l'avvenuto ordine, che
le qualità essenziali del prodotto,
l'indicazione del diritto di recesso, ecc. In
collegamento a ciò si potrebbe poi prevedere il
termine di recesso di 10 giorni lavorativi dalla
conclusione del contratto, se il fornitore ha
osservato tutti gli obblighi previsti ai punti
1) e 2), altrimenti un diritto di recesso di 3
mesi dalla consegna del bene o dall'inizio del
servizio.
6)
Modalità di pagamento:
Il fornitore deve concedere al
consumatore la facoltà, oltre che a pagare
direttamente con carta di credito inviando i
dati della stessa via Internet, di pagare anche
a mezzo di bonifico bancario o assegno
postale ad avvenuta consegna del bene o ad
avvenuta esecuzione del servizio. Per il
pagamento a mezzo di carta di credito il
fornitore deve rendere possibile per il
consumatore l'utilizzo di sistemi di invio
criptato dei dati. Va integralmente ripresa la
previsione dell'art. 8 del Decr. Leg. sui
contratti di vendita a distanza. Al fornitore
deve essere, inoltre, vietato l'inserimento di
una clausola che obbliga il consumatore a pagare
prima della decorrenza del termine di recesso.
Al consumatore deve essere sempre concesso di
usare carte prepagate ed anonime.
7) Pubblicità su Internet:
La pubblicità deve essere sempre
nettamente distinguibile dalle altre
informazione messe a disposizione del
consumatore. Informazioni dirette solamente ad
un pubblico di minorenni devono essere libere da
qualsiasi tipo di pubblicità e possibilità di
collegamento con siti pubblicitari.
L'invio di pubblicità via e-mail deve poter
essere limitato dal consumatore ed eventuali
violazioni di questo tipo di privacy da parte
dei fornitori devono essere perseguibili con
sanzioni amministrative.
8) Inversione dell'onere della
prova:
In caso di Online-Banking o di
sevizi resi direttamente attraverso Internet
nella maggior parte dei casi il consumatore
riceve dal fornitore del servizio un programma
da installare sul proprio PC per la trasmissione
dei vari servizi. Considerato che il consumatore
non è in grado di accertare il grado di
sicurezza dei programmi fornitegli assieme al
servizio va prevista l'inversione dell'onere
della prova per tutti i casi di abusi dei dati
forniti dal consumatore.
Al punto 5) viene proposta una configurazione
del diritto di recesso diversa da quella
prevista dal Decreto sulle vendite a distanza.
Tale proposta non tiene conto dell'avvento della
firma digitale per il semplice motivo che non
sono ancora noti né le procedure per il
conferimento della firma, né i costi della
stessa. Se l'utilizzo della firma digitale
comporterà in futuro dei costi per il
consumatore e sarà di non facile applicazione,
sarà molto probabile che il consumatore cercherà
delle soluzioni più economiche anche se meno
sicure. D'altronde, dato che i singoli Stati
membri stanno adottando delle discipline
leggermente differenziate per la realizzazione
del sistema della firma digitale, si renderà
necessario provvedere ad un'armonizzazione delle
normative per l'invio transfrontaliero di
documenti "firmati".
Per maggiori
informazioni contattate il Centro Europeo dei
Consumatori, via Brennero 3, Bolzano - Tel.
0471/980939, |