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Condizioni di Vendita

Nuove norme di tutela dei consumatori nelle vendite a distanza: insufficienti per tutelare i consumatori anche nel commercio elettronico
Il Decreto Legislativo 185/99 di ricevimento della Direttiva sui contratti di vendita a distanza - entrato in vigore pochi giorni fa - può essere certamente considerato un valido punto di partenza per la creazione di una normativa a tutela del consumatore in relazione al commercio elettronico. Tuttavia, e non solo a nostro avviso, ci sono delle esigenze minime che devono essere soddisfatte per non permettere al commercio elettronico di eludere quelle garanzie, che con grande fatica sono state introdotte all'interno dell'Unione Europea per il commercio in generale. Più dettagliatamente si tratta dei seguenti punti:

1) Libera concorrenza - divieto di monopoli

anche nel commercio elettronico si deve garantire il principio della libera concorrenza evitando che i gestori di reti possano delimitare de facto l'accesso ad alcuni prestatori di servizi o fornitori sfalsando con ciò il mercato.

2) Fruizione di servizi pubblici via Internet

Accanto alla possibilità di poter usufruire di determinati servizi pubblici via Internet deve essere ovviamente garantita anche la possibilità di continuare a fruirne nei modi tradizionali per non escludere quelle categorie di utenti che non sono in possesso di un sistema operativo informatico.

3) Trasparenza sulla sito Internet gestito dal fornitore - proponente:

  • Identificabilità del proponente

  • Esatta indicazione del prezzo (nella schermata di conferma dell'ordine d'acquisto deve essere riportato l'intero prezzo del prodotto, comprendente eventuali dazi doganali)

4) Foro competente e legge applicabile:

È assolutamente importante che il foro competente per le liti derivanti dall'acquisto di un bene o di un servizio via Internet sia quello della residenza o del domicilio del consumatore come anche che la legge applicabile al contratto sia sempre quella del consumatore o quella a lui più favorevole.

5) Diritto di recesso:

  • Riguardo al diritto di recesso previsto dal decreto 185/99 (di 10 giorni lavorativi e di 3 mesi in mancanza d'informazione) l'esclusione - prevista nel decreto - di tale diritto in caso di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'acconto del consumatore, prima della decorrenza del termine breve per il recesso, non è da condividere.

  • La normativa in esame prevede tra l'altro un complesso sistema di informazione del consumatore da parte del fornitore, distinguendo tra dati trasmessi immediatamente e dati inviati per iscritto o altrimenti in un momento successivo. Dall'osservanza o meno dell'obbligo di inoltro di informazioni scritte entro determinati termini dipende poi la durata del termine di recesso. Proponiamo un modello alternativo, ad hoc per il commercio elettronico, in considerazione dei mezzi tecnici utilizzati in questo tipo di vendita:

Il fornitore deve innanzitutto adempiere ai seguenti due obblighi:

1) sulla schermata finale di conferma dell'ordine del prodotto o di richiesta del servizio devono essere indicati tassativamente i seguenti dati:

a) identità del fornitore, indirizzo della sua sede, numeri di telefono e/o di fax per i servizi di assistenza consumatori;

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) le garanzie legali e/o contrattuali vigenti;


d) prezzo del bene o del servizio comprendente sia le tasse o imposte, i dazi doganali, che le spese di spedizione e consegna;

e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso (se previsto dalla legge), dei tempi e delle modalità di restituzione o di ritiro del bene in caso di recesso;

g) durata della validità dell'offerta e del prezzo;

h) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi a esecuzione continuata o periodica.

2) possibilità per il consumatore di stampare o di operare un download della summenzionata schermata sia prima della conferma mediante pulsante o click del mouse che dopo ed obbligo di chiedere una seconda volta la conferma (come nel caso di eliminazione di un file!) dell'ordine. La stampa della schermata di conferma varrebbe poi a tutti gli effetti di legge, sia per dimostrare l'avvenuto ordine, che le qualità essenziali del prodotto, l'indicazione del diritto di recesso, ecc. In collegamento a ciò si potrebbe poi prevedere il termine di recesso di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, se il fornitore ha osservato tutti gli obblighi previsti ai punti 1) e 2), altrimenti un diritto di recesso di 3 mesi dalla consegna del bene o dall'inizio del servizio.

6) Modalità di pagamento:

Il fornitore deve concedere al consumatore la facoltà, oltre che a pagare direttamente con carta di credito inviando i dati della stessa via Internet, di pagare anche a mezzo di bonifico bancario o assegno postale ad avvenuta consegna del bene o ad avvenuta esecuzione del servizio. Per il pagamento a mezzo di carta di credito il fornitore deve rendere possibile per il consumatore l'utilizzo di sistemi di invio criptato dei dati. Va integralmente ripresa la previsione dell'art. 8 del Decr. Leg. sui contratti di vendita a distanza. Al fornitore deve essere, inoltre, vietato l'inserimento di una clausola che obbliga il consumatore a pagare prima della decorrenza del termine di recesso. Al consumatore deve essere sempre concesso di usare carte prepagate ed anonime.

7) Pubblicità su Internet:

La pubblicità deve essere sempre nettamente distinguibile dalle altre informazione messe a disposizione del consumatore. Informazioni dirette solamente ad un pubblico di minorenni devono essere libere da qualsiasi tipo di pubblicità e possibilità di collegamento con siti pubblicitari.

L'invio di pubblicità via e-mail deve poter essere limitato dal consumatore ed eventuali violazioni di questo tipo di privacy da parte dei fornitori devono essere perseguibili con sanzioni amministrative.

8) Inversione dell'onere della prova:

In caso di Online-Banking o di sevizi resi direttamente attraverso Internet nella maggior parte dei casi il consumatore riceve dal fornitore del servizio un programma da installare sul proprio PC per la trasmissione dei vari servizi. Considerato che il consumatore non è in grado di accertare il grado di sicurezza dei programmi fornitegli assieme al servizio va prevista l'inversione dell'onere della prova per tutti i casi di abusi dei dati forniti dal consumatore.

Al punto 5) viene proposta una configurazione del diritto di recesso diversa da quella prevista dal Decreto sulle vendite a distanza. Tale proposta non tiene conto dell'avvento della firma digitale per il semplice motivo che non sono ancora noti né le procedure per il conferimento della firma, né i costi della stessa. Se l'utilizzo della firma digitale comporterà in futuro dei costi per il consumatore e sarà di non facile applicazione, sarà molto probabile che il consumatore cercherà delle soluzioni più economiche anche se meno sicure. D'altronde, dato che i singoli Stati membri stanno adottando delle discipline leggermente differenziate per la realizzazione del sistema della firma digitale, si renderà necessario provvedere ad un'armonizzazione delle normative per l'invio transfrontaliero di documenti "firmati".

Per maggiori informazioni contattate il Centro Europeo dei Consumatori, via Brennero 3, Bolzano - Tel. 0471/980939,

 

      Giò Style è prodotta su tessuti Russel, Fruit o Life 
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